ORDINANZA N. 593
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1981 dal Pretore di Reggio Calabria, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di un immobile, rilasciato a seguito di conciliazione giudiziale allo scopo di ottenere il risarcimento del danno ex art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253, poiché il locatore non aveva adibito entro i sei mesi l'unità immobiliare all'uso per il quale aveva agito, il Pretore di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che, premessa l'applicabilità della disposizione denunziata in forza del rinvio di cui all'art. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il giudice a quo argomenta nel senso della sostanziale identità di situazioni tra chi rilasci un immobile a seguito di provvedimento giurisdizionale e chi il medesimo rilasci sulla base di un verbale di conciliazione, intervenuto nel corso di un giudizio di recesso per necessità del locatore;
che, pertanto, la previsione di un'azione per il ripristino del rapporto ed il risarcimento del danno soltanto per la prima delle due ipotesi, ove il locatore non destini l'immobile all'uso per cui aveva promosso il giudizio, estintosi a seguito della conciliazione, concreterebbe violazione del principio di eguaglianza;
che ? intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che con la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, la Corte ha distinto il rilascio da parte del conduttore che avvenga in virtù di un provvedimento giurisdizionale, rispetto all'ipotesi in cui la riconsegna dell'immobile abbia avuto luogo in conseguenza della disdetta del contratto motivata da esigenze del locatore, la cui effettiva necessità risulta verificata, attraverso un accertamento giurisdizionale, esclusivamente nel primo caso;
che anche nella specie si verte in tema di atto volontario, posto liberamente in essere dalle parti, poiché il carattere giudiziale della conciliazione non priva la stessa della natura di negozio giuridico, riguardo al quale è dato valersi dei rimedi previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con dolo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria con ordinanza di cui in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI